Sono tante le casistiche di malasanità e danno per errore del medico o dell’ospedale o struttura sanitaria. Quali sono le responsabilità professionali e come fare causa per ottenere i risarcimenti, e quali sono i tempi e le varie casistiche? Ecco una breve guida con le principali informazioni:
La responsabilità medica subentra quando il medico sottopone al paziente una terapia sbagliata, anche se dovuta da una diagnosi errata. Ciò può comportare un peggioramento delle condizioni di salute del paziente. L’errore medico legittima il paziente a richiedere il risarcimento del danno.
Si considera errore medico una scelta terapeutica non adeguata che procura al paziente un peggioramento della sua situazione clinica, creando un danno.
Questo principio generale, vale sia in caso di intervento chirurgico non eseguito in modo corretto, sia in caso di terapie e somministrazione di farmaci che hanno provocato un danno clinico del paziente, o ad esempio nei casi di assunzione di un determinato farmaco che associato ad altri farmaci ha causato delle complicazioni.
La casistica delle responsabilità per un errore medico in cui, in caso di danno, è possibile agire in una causa civile per il riconoscimento del risarcimento è ampia, e comprende per esempio, diagnosi sbagliata, diagnosi ritardata, dimostrando che il ritardo ha pregiudicato lo stato di salute del paziente; esami clinici omessi che avrebbero potuto chiarire meglio la patologia del paziente, , cure post intervento errate o insufficienti, lesioni fisiche o psichiche derivanti da interventi chirurgici errati o a seguito di un parto malriuscito, malattie e infezioni contratte in ospedale, infezioni da trasfusioni.
Sono poi sempre in aumento i casi di responsabilità chirurgico-estetica. Per ottenere il giusto risarcimento occorre incaricare legali e periti per far valere i propri diritti e chiedere il risarcimento del danno.
Nel caso in cui è certo che un errore medico ha provocato un danno, allora il paziente o la sua famiglia è legittimata a richiedere risarcimento. Al medico che ha stabilito la diagnosi, somministrato la terapia, eseguito l’intervento, ecc, o anche alla struttura ospedaliera nella quale il medico in regime di convenzione o in qualità di dipendente. Nel caso che si tratti di una struttura pubblica, il risarcimento dovrà essere inviato anche all’ASL di riferimento.
La struttura ospedaliera, in ogni caso, può essere sempre oggetto di richiesta di risarcimento in tutti i casi in cui il danno al paziente deriva dalla qualità dei macchinari che mette a disposizione dei medici con cui collabora. E ciò anche nel caso in cui il paziente abbia scelto di farsi curare in una determinata struttura ma da un professionista di sua esclusiva fiducia e scelto all’esterno della struttura stessa.
Ovviamente in caso di intervento effettuato in una struttura pubblica la richiesta dovrà essere sempre inviata anche all’ASL di riferimento.
Cosa fare in caso di dubbio sulla presenza di un errore medico
Il paziente che sospetta che il peggioramento delle proprie condizioni di salute a seguito di una terapia sia dovuto ad un errore medico deve prima di tutto sottoporre la questione ad un medico legale con competenze specialistiche, facendosi assistere per queste operazioni da un avvocato.
E’ necessario quindi raccogliere tutta la documentazione medica in suo possesso relativa alla terapia e chiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica.
Una volta raccolto il materiale deve sottoporre il tutto al medico legale che avrà il compito di redigere una perizia scritta per verificare ogni dubbio.
Nel caso in cui la perizia accerti la presenza di un errore medico, il paziente danneggiato dovrà inviare una richiesta di risarcimento ai soggetti responsabili, personalmente o (meglio) attraverso il legale.
Una volta ricevuta la richiesta l’Ente ospedaliero o il medico responsabile apriranno il sinistro presso la Compagnia Assicuratrice presso cui hanno stipulato la polizza professionale per responsabilità civile verso i terzi.
Il paziente danneggiato tramite il proprio legale quindi seguirà la pratica di liquidazione che normalmente prevede una visita medico legale di riscontro presso un incaricato dalla Compagnia.
Se la visita di riscontro conferma la presenza di un errore medico le parti potranno tentare chiudere la vertenza attraverso un accordo sull’entità del risarcimento.
Se invece la visita di riscontro non concorda sulla presenza di un errore molto probabilmente il danneggiato potrà rivolgersi al Giudice civile per tutelare le sue ragioni.
Il ricorso al Giudice deve essere necessariamente preceduto da un tentativo diconciliazione e che prevede necessariamente l’assistenza da parte di un avvocato.
Il risarcimento può essere richiesto va richiesto entro 10 anni, ma ovviamente è buona norma avviare il prima possibile ogni intervento. In primo luogo è essenziale aver copia della cartella clinica, con ogni documento datato e firmato.
Il termine per proporre querela e/o richiedere il risarcimento dei danni inizia a decorrere non da quando abbiamo avuto consapevolezza della patologia contratta, ma dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del fatto che tale patologia sia stata determinata proprio dagli errori diagnostici o terapeutici del medico che l’ha curata. È quanto chiarito dalla Cassazione nella recente sentenza 44335/2016. Secondo la Corte non conta tanto il verificarsi del danno, quanto la cognizione del rapporto di causa/effetto tra tale danno e l’errore del dottore.
Così, ad esempio, nel caso di un intervento chirurgico all’esito del quale il paziente perda la sensibilità di un arto o riporti un deficit motorio, non conta il momento in cui quest’ultimo si accorge del sintomo, quanto quello – successivo – in cui verosimilmente un altro medico lo informi che tale patologia abbia la propria causa nell’intervento eseguito dal collega.
Il comportamento del medico che procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute, oltre a creare i presupposti per un risarcimento del danno, può integrare anche il reato di lesioni personali colpose, secondo l’art. 590 del codice penale. Oppure in caso di decesso del paziente a causa dell’errore medico, il reato si trasforma in omicidio colposo secondo l’art. 589 del codice penale.
La riforma attuale del 2012 c.d. Legge Balduzzi, sulla responsabilità penale derivante dall’errore medico, ha stabilito che il medico che si attiene alle linee guida e si è uniformato alle c.d. buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per le lesioni causate al paziente se queste derivano da una colpa lieve.
A.E.C.I. TOSCANA APS - ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI
SEDE REGIONALE TOSCANA | Via San Francesco 2 - 56033 Capannoli (PI) Tel 0587.710961
Sito web realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Toscana con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. DM 10.08.2020.