La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disciplina della crisi da sovraindebitamento, nella parte in cui esclude la possibilità di parziale decurtazione dell’iva.
I giudici, con sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, hanno giudicato fondata la questione sollevata dal Tribunale di Udine, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione che aveva evidenziato come la norma in oggetto, negando al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento
parziale dell’IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso, fosse contraria al principio che esige dalla legge uguaglianza di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.
E ciò in quanto, a fronte di situazioni tra loro omogenee, avrebbe determinato un discrimine tra i debitori soggetti alla procedura del sovraindebitamento e quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è invece consentita.
La questione è stata ritenuta fondata dalla Consulta la quale, dopo aver ribadito il parallelismo tra l’accordo di composizione della crisi da indebitamento e il concordato preventivo, ha evidenziato: “Rispetto alla generale falcidiabilità dei crediti privilegiati e tra questi anche dei crediti di natura tributaria, il trattamento dell’IVA, per quel che qui direttamente interessa, crea un immediato ed ingiustificato disallineamento tra le procedure in discorso, come rimarcato dal giudice rimettente”.
Conseguentemente, la differenza di disciplina che oggi caratterizza il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile determina una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento, tale da concretare la prospettata violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La Corte ha dichiarato, così, l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: “all’imposta sul valore aggiunto”
Secondo tale normativa l’imposta sul valore aggiunto non poteva essere decurtata dagli strumenti previsti nella normativa di composizione della crisi. Infatti l’art. 7 dispone che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”
L’abolizione dell’ostacolo normativo apre la strada ad una maggiore efficacia dello strumento, i particolare nelle situazioni di sovraindebitamento verso l’erario di soggetti esercenti attività d’impresa o professionali.
Link e documenti:
Corte Costituzionale sentenza n. 245 del 29 novembre 2019
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