Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).
Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.
I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.
Sono esclusi da questi obblighi:
Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.
Tutte le informazioni e le comunicazioni relative alla presa in carico del percorso di accompagnamento (convocazioni e sottoscrizioni della DID, Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale) sono di competenza dei Centri per l’impiego e dei Comuni, e non sono nella disponibilità dell’Istituto.
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.
In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:
Quota A (importo annuo)
Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:
Quota B (importo annuo)
In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:
Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate esclusivamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate a ogni rinnovo mensile.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.
Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
L’informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RdC/PdC Esteso.
Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che:
Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva.
La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre al termine dell’intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente. In caso di sanzioni per violazione degli obblighi legati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale o presentazione di DSU non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda. Sono previste ipotesi di revoca e decadenza anche a seguito di specifica comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.
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