ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI SEDE REGIONALE TOSCANA

ENEGAN CONDANNATA GRAZIE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

Tra i comportamenti più discutibili dei gestori energetici possiamo inserire, sicuramente, l'emissione di fatture stimate e la minaccia del distacco dell'energia che, di fatto, obbligano l'utente a pagare spesso fatture che non corrispondono al reale consumo energetico. Purtroppo gli indennizzi previsti dall'Autority per l'Energia Elettrica ed il gas, essendo del tutto irrisori, non rappresentano un deterrente convincente per fermare i comportamenti illeciti.

Il caso di una piccola società romana è l'emblema di una serie di comportamenti messi in atto pedissequamente da Enegan. Il comportamento dell'operatore non solo è sesquipedale dal rispetto delle più banali regole del mercato (si paga la merce che si compra) ma potrebbe rientrare nella serie del comportamento scorretto commerciale. Per questo A.E.C.I. ha deciso di inviare l'esposto all'Antitrust.

Una serie inifinita di fatture stimate oltre alla solita tracotanza degli operatori energetici che utilizzano il distacco della corrente come minaccia per obbligare gli utenti ad accettare la regola "o paghi quello che dico io o stacco il servizio". 

Non paga di aver, come sempre messo in pratica il meccanismo minaccioso, Enegan ha cercato di obbligare l'utente al pagamento di fatture pur non avendo fornito il servizio e prodotto, in ogni caso, fatture dal valore stimato. Il Giudice ha infatti dimostrato che, proprio nel periodo di fatturazione oggetto del decreto ingiuntivo, il gestore dell'utenza non era nella fattispecie Enegan.

L'atto ingiuntivo è però risultato, grazie ad A.E.C.I. e all'Avvocato Miguel Coraggio, l'utima delle azioni aggressive e ingiuste messe in atto dall'operatore energetico. L'opposizione della nostra associazione, basata proprio sul fatto che Enegan non era più gestore dell'utenza e, soprattutto, sul fatto che tutte le fatture erano basate su valori stimati, ha convinto il giudice non solo ad annullare l'azione forzosa ma a condannare al pagamento delle spese di soccomebenza l'operatore energetico.

SCARICA L'ALLEGATO :Sentenza



 

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