Il verbale che accerta l’infrazione di eccesso di velocità non può essere generico e deve contenere tutti gli elementi informativi sufficienti a consentire innanzitutto al destinatario, e poi eventualmente al proprio legale ed al giudice, di verificare compiutamente come si è arrivati al dato numerico corrispondente al valore di velocità rilevato dall'apparecchio
E’ quanto stabilito dal Giudice di Pace di Firenze dr. Simone Bozzi
nella decisione su una opposizione a sanzione amministrativa per superamento, del limite massimo di velocità in un tratto autostradale.
Afferma il giudice dell’opposizione che, ai fini del puntuale rispetto della normativa, il verbale deve contenere, a pena di nullità, non soltanto l'indicazione della lunghezza del percorso controllato, del tempo complessivo di percorrenza impiegato dal conducente, dell'orario in cui il veicolo controllato è transitato sotto il portale di uscita e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza del quale è avvenuto il transito sotto il portale di ingresso, nonché la specificazione del fatto che il valore di velocità, posto a base della violazione, è costituito da un valore medio, ed altresì la specificazione del fatto che il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali, e del motivo di tale discrasia.
Nel caso in questione il legale rappresentante della ditta di trasporti, assistito dall'avv. Cesare E. Martino, proponeva opposizione avverso n. 5 ordinanze prefettizie con le quali la Prefettura di Firenze, in rigetto dei ricorsi amministrativi presentati dalla società avverso i verbali di accertamento e contestazione emessi dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni (CNAI) del Ministero dell'Interno.
Il superamento del limite massimo di velocità era stato accertato tramite sistema della misura della velocità denominato SICVe (omologato con decreto del Ministero dei Trasporti) e commessi nel tratto della carreggiata sud dell'autostrada A1 , dal conducente di vari autoveicoli intestati alla società di trasporti, e soggetti al limite massimo di velocità di 80 km/h sulle autostrade.
Il giudice in primo luogo ritiene legittima, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, la motivazione c.d. per relationem dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia, con mero rinvio alle risultanze del verbale e/o alle controdeduzioni dell'organo accertatore dell'infrazione, che va ritenuta non lesiva del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto la stessa vicenda può essere comunque integralmente esaminata dal giudice dell'opposizione.
Neppure sussiste l'obbligo per la Prefettura di pronunciarsi espressamente su ciascuno dei motivi di ricorso dedotti dall'interessato (a differenza di quanto è tenuto a fare il giudice in base al principio generale di cui all'art. 112 c.p.c.), essendo necessario e sufficiente che esponga sinteticamente i motivi per cui ritiene legittima la sanzione.
Invece è essenziale, ai fini della legittimità dell’azione amministrativa, e per garantire l’effettivo diritto di difesa, la corretta la corretta esposizione , nel verbale, dei dati che hanno portato a determinare il superamento del limite di velocità, perché altrimenti ne risulterebbe leso il diritto del cittadino di conoscere e difendere la propria posizione giuridica a fronte dell’accertamento basato su dati e apparecchiature tecnicamente sofisticate.
In particolare il giudice insiste nella necessità di corretta indicazione dei dati tecnici per individuare l’orario della commessa infrazione (Art. 383 del Regolamento di Attuazione CdS) , ma anche al fine di determinare il giudice territorialmente competente per l'eventuale opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione,(nell'ipotesi che tale percorso coinvolga territori appartenenti a comuni diversi nonché sedi di uffici territoriali diversi del giudice di pace.
Nella peculiarità della procedura di determinazione del valore medio di velocità, quindi, i profili di incertezza del verbale riguardo agli elementi informativi utilizzati dalle apparecchiature non consentono il puntuale rispetto delle garanzie minime del diritto di difesa del destinatario, in particolare per quanto concerne il luogo e l'ora della commessa infrazione, con conseguente accoglimento della opposizione.
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