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Bolletta acqua con conguagli tariffari? Cassazione dichiara illegittime “partite pregresse”

La Cassazione ha riconosciuto con sentenza n. 17959/2021 per la prima volta l'illegittimità delle partite pregresse del servizio idrico ,che rappresentano conguagli tardivi addebitati ai consumatori in contrasto con il principio di irretroattività.

COSA SONO LE PARTITE PROGRESSE

Le “partite pregresse” sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell’allora Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico – oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022.

COME SONO STATE CALCOLATE LE PARTITE PREGRESSE?

Il criterio generale per il calcolo delle partite pregresse da imputare all’utenza è stabilito dalla deliberazione dell’AEEGSi n° 643/2013/R/idr del 27/12/2013 all’art. 31.2. In esso si stabiliscono le modalità di calcolo così definite: I conguagli devono espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno 2012, ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti del medesimo anno. A titolo di esempio, l’importo unitario che l’utente viene a trovarsi in bolletta per l'anno 2014 pari a €. 0,102822 al metro cubo per singolo servizio (acquedotto, fognatura, depurazione ) ed è stato deteriminato dividendo l’ammontare totale della somma da recuperare per l’anno 2014 pari ad €. 7.080.656 per il numero di metri cubi fatturati nell’anno 2012 pari a metri cubi 68.863.014 (comprensivo di tutti i servizi acqua metri cubi 24.482.996 – fognatura metri cubi 22.584.116 – depurazione metri cubi 21.795.902). Calcolo €. 7.080.656/68.863.014= €. 0,102822.

IL PRINCIPO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ribadisce l'illegittimità dei conguagli regolatori ritenendo che, la Delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l'art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge. L'importanza della sentenza della Suprema Corte consta nel fatto che la decisione, pur riferendosi al suddetto caso, ha comunque una valenza nazionale, in quanto rileva che nessun atto amministrativo, nel caso in oggetto quello dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo, e di conseguenza qualsiasi richiesta nelle more, è da ritenersi illegittima.

Nonostante sia stata vinta la causa di un singolo cittadino, l'importanza della sentenza della Suprema Corte è che la decisione ha comunque una valenza nazionale perché rileva come nessun atto amministrativo come nel caso dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo: di conseguenza, qualsiasi richiesta viene dichiarata ed è da ritenersi illegittima.

 

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